Vita quotidiana a scuola nel Tirolo storico
Dopo il congresso di Vienna, dopo l’organizzazione provvisoria del paese, nel 1816 la Contea tirolese subisce un assestamento definitivo (fino alla Grande Guerra): viene divisa in Circoli, due dei quali, con sede in Trento e Rovereto, coprivano il territorio trentino. Costituiscono, i Circoli, delle circoscrizioni amministrative rette da un Capitano circolare, che dipendeva direttamente dal Gubernium di Innsbruck (organo decentrato dei dicasteri dell’Impero). Ogni Circolo era diviso in distretti giudiziali, mentre un magistrato politico-economico veniva istituito nelle due città maggiori. «I distretti giudiziali e i magistrati politico-economici erano organi esecutivi del Capitano Circolare e del Gubernium, avevano funzioni e poteri di polizia per la tutela dell’ordine pubblico, la sicurezza e il costume; sopraintendevano direttamente ai comuni e agli istituti pubblici».
Gubernium, Capitanato, Magistrato cittadino entrano direttamente nella «nuova» organizzazione scolastica che il Governo di Vienna estende, dopo la definitiva annessione, anche alle terre del Tirolo meridionale. E lo fa richiamando in vita il Politische Verfassung der deutschen Schulen in den K. K. deutschen Erbstaaten, ovvero la sistematica raccolta di istruzioni, tese a regolamentare ogni aspetto dell’organizzazione scolastica elementare, emanata da Francesco I nel 1805. Che cosa prevedeva? Qual era la struttura che doveva modellare («imprigionare»), almeno fino al 1869, la scuola trentina? Nei precedenti anni Ottanta Giuseppe II aveva approfondito, integrato e precisato talune istruzioni contenute nel testo teresiano. In particolare, aveva ribadito con nuova determinazione l’obbligo scolastico dai 6 ai 12 anni ed inasprito le pene per i genitori refrattari.
Ma è nell’Ordinanza aulica del febbraio 1787 (ripresa in gran parte nel Regolamento del 1805) che si stabiliscono alcune norme destinate a caratterizzare profondamente anche la scuola trentina: tre in particolare. Si introduce il patronato scolastico con lo scopo di allargare ulteriormente la scolarizzazione coinvolgendo anche le più piccole parrocchie.
«Sulla base di questa disposizione potevasi istituire una Scuola dovunque, qualora dentro un circuito di una mezza ora vi fossero da 90 a 100 fanciulli obbligati alla frequentazione». L’ordinanza determina inoltre, piuttosto puntualmente, il salario annuo del maestro e le modalità con cui il denaro poteva essere raccolto. Terzo punto, anche questo ripreso nel successivo Regolamento, riguarda la possibilità di istituire scuole «acattoliche». (continua)